Statuto dell’Associazione

STATUTO

DELL’ ASSOCIAZIONE “CA’ DI MALANCA APS

PREMESSA

IL CONTESTO STORICO

La Lotta di Liberazione nell’Appennino Faentino, Imolese e nell’Alto Mugello ebbe tra i principali protagonisti la Trentaseiesima Brigata Garibaldi “Bianconcini”. Dopo lo sfondamento della Linea Gotica da parte degli alleati nel corso del mese di settembre 1944, la Trentaseiesima Brigata costituì quattro Battaglioni, che si posizionarono strategicamente nelle vallate del Sintria, del Senio e del Santerno.

Il 10, 11 e 12 ottobre i due Battaglioni schierati a ridosso della vallata del Sintria, nella stretta valle di Rio Cò, a Ca’ di Malanca e nelle altre case contadine di Purocielo, furono attaccati da diversi reparti tedeschi e dovettero sostenere un duro scontro e, pur subendo gravi perdite, riuscirono a sganciarsi dall’assedio e a ricongiungersi con gli avamposti Alleati.

Trascorsi pochi anni dalla Liberazione, già nel 1947 i partigiani si ritrovarono a Ca’ di Malanca per ricordare i tre giorni della battaglia e i compagni caduti in combattimento. Da allora, fino ai giorni nostri, la ricorrenza è stata ricordata ogni anno. Negli anni ’70 Ca’ di Malanca diventò patrimonio della Regione Emilia-Romagna, fu ristrutturata e trasformata in un Museo ad opera dell’ANPI, in particolare delle Sezioni di Imola e di Faenza. La gestione dell’immobile e del Museo fu affidata alla Sezione ANPI di Faenza. Successivamente, la Regione Emilia-Romagna con la legge n. 3 del 21 febbraio 1990, istituì il “Centro Residenziale Ca’ Malanca”, con un proprio statuto e amministrato dai rappresentanti della Regione stessa, delle province di Bologna e Ravenna, dei Comuni di Faenza, Imola e Brisighella, delle Associazioni partigiane delle provincie di Bologna e Ravenna.

Con la legge regionale n. 3 del 3 marzo 2016 “Memoria del Novecento, promozione e sostegno alle attività di valorizzazione della storia del Novecento in Emilia-Romagna” la Regione Emilia-Romagna ha inserito Ca’ di Malanca nel quadro delle azioni prioritarie della legge medesima. Inoltre, l’articolo 4, comma 4, della medesima legge “riconosce altresì il ruolo e l’attività svolta dall’ANPI, dalla FIAP e dalla FIVL e dalle Associazioni combattentistiche e reducistiche che s’impegnano per la diffusione dei valori della Resistenza e della pace a fondamento della nascita della Repubblica italiana e della nostra Costituzione”.

Nel frattempo, a seguito di una feconda collaborazione tra il Centro Residenziale Ca’ Malanca, le Sezioni ANPI e le Sezioni CAI di Imola e Faenza, è stato predisposto il “Sentiero dei Partigiani”, che collega tutti i luoghi della Battaglia di Purocielo. Questa collaborazione ha anche determinato che la struttura di Ca’ di Malanca, data la sua felice collocazione geografica, diventasse un importante punto di riferimento per l’escursionismo, a partire dall’Alta Via dei Parchi, un percorso che attraversa tutto il territorio regionale e che è stato realizzato sulla base dell’intesa tra Regione Emilia-Romagna e CAI.

TITOLO I

DENOMINAZIONE – SCOPO – SEDE – DURATA

– ARTICOLO 1

È costituita, ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, un’Associazione di Promozione Sociale denominata “CA’ DI MALANCA APS”, di seguito denominata associazione, con sede legale nel Comune di Faenza (RA).

L’associazione, senza fini di lucro, è fondata sul volontario impegno dei suoi associati.

L’associazione si ispira ai valori della dignità, dell’uguaglianza e della libertà delle persone, senza distinzioni di razza, ideologia o fede religiosa ed in particolare agli ideali antifascisti e ai principi di pace e fratellanza tra i popoli.

Persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, prevalentemente a favore degli associati e di terzi.

Tra le attività di interesse generale di cui al citato art. 5, opera nei seguenti ambiti:

  1. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
  2. v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata.

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell’intento di agire in favore di tutta la collettività, l’associazione si propone di:

– valorizzare e far conoscere gli avvenimenti storici, bellici e i luoghi che hanno visto protagonisti i reparti partigiani della Trentaseiesima Brigata Garibaldi “Bianconcini”; in particolare i luoghi dove si è svolta la Battaglia di “Purocielo” nell’ottobre del 1944 e gli eventi che fanno riferimento alla “Linea Gotica”;

– promuovere la raccolta di materiale fotografico e documentale, nonché lo studio e la ricerca sulla storia della Trentaseiesima Brigata Garibaldi “Bianconcini” e delle altre formazioni partigiane che operarono nei nostri territori;

– sviluppare, in collegamento con le istituzioni scolastiche, gli istituti della Resistenza e della storia contemporanea e gli altri “Luoghi della memoria”, la conoscenza della storia dell’Antifascismo, della Resistenza e della guerra di Liberazione, con particolare riferimento alle attività di studio e di formazione didattica delle nuove generazioni e della popolazione scolastica;

– organizzare per la sua peculiare posizione geografica attività propedeutiche al turismo storico e agli itinerari escursionistici, a partire dall’Alta Via regionale dei Parchi. Nel perseguimento di tali scopi, l’associazione può:

– promuovere manifestazioni di ogni genere come conferenze, incontri, dibattiti, tavole rotonde, seminari, stages, convegni, congressi, esposizioni e mostre;

– effettuare inchieste e sondaggi di opinione;

– curare la pubblicazione di riviste, libri, opuscoli e cataloghi;

– promuovere ricerche e curare la pubblicazione dei risultati di esse;

– intrattenere rapporti e scambi culturali con università, associazioni e fondazioni, sia italiane sia straniere che perseguono scopi similari;

– organizzare corsi di studi anche istituendo borse di studio;

– organizzare corsi finalizzati alla formazione professionale.

L’associazione può stipulare accordi e convenzioni anche con enti pubblici, fondazioni, soggetti privati e quanti altri si ritiene possano contribuire allo sviluppo dell’associazione stessa e dal raggiungimento delle sue finalità.

L’associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse secondarie e strumentali, nei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di terzo settore.

– ARTICOLO 2

L’associazione ha sede in Faenza (RA) al corso Garibaldi n. 2. L’eventuale trasferimento della sede sociale nell’ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell’Assemblea ordinaria.

– ARTICOLO 3

La durata dell’associazione è illimitata.

– ARTICOLO 4

L’esercizio finanziario dell’Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno.

TITOLO II

PATRIMONIO

– ARTICOLO 5

Il fondo comune dell’associazione è costituito:

– dalle quote versate dagli associati;

– dai contributi straordinari elargiti dagli stessi associati;

– dai contributi di terzi;

– dai proventi delle attività e manifestazioni intraprese;

– da qualunque finanziamento fosse elargito da enti locali, statali od europei.

– beni mobili e d immobili che diverranno di proprietà dell’associazione;

– eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;

– eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;

– ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

L’associazione può riconoscere contributi ad associazioni con scopi e finalità analoghe alle proprie. È fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Il contributo associativo del primo anno di attività sarà determinato dall’Assemblea dei soci fondatori e, successivamente, dall’Assemblea annuale dell’associazione in occasione dell’approvazione del bilancio preventivo. L’Assemblea può anche determinare il versamento di contributi straordinari a carico degli associati qualora ciò si renda necessario per garantire la continuità dell’attività dell’associazione.

– ARTICOLO 6

L’associazione si dota delle scritture contabili necessarie ai sensi di legge, comprese quelle relative alla contabilità separata, se necessario. Inoltre, per ogni esercizio viene predisposto a cura del Consiglio Direttivo e nelle forme richieste dalla legge, un rendiconto economico e finanziario. Il rendiconto deve rimanere depositato presso la sede dell’associazione per almeno i quindici giorni che precedono la riunione dell’Assemblea convocata per la sua approvazione, a disposizione di tutti i soci.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

– ARTICOLO 7

La morosità nel pagamento delle quote associative comporta la sospensione del godimento di ogni e qualsiasi diritto derivante dalla qualità di associato. La morosità è però sanabile in ogni momento, con l’immediata riviviscenza di tutte le prerogative connesse allo status di associato.

TITOLO III

DEGLI ASSOCIATI

– ARTICOLO 8

All’associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell’associazione e di sottostare al suo statuto. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri.

Possono essere soci sia persone fisiche, sia persone giuridiche private senza scopo di lucro o economico. Non possono essere soci persone giuridiche di diritto pubblico.

Possono aderire all’associazione, in riferimento ai principi di cui all’articolo 1 dello statuto, in qualità di soci ordinari i comitati provinciali e le sezioni ANPI che insistono nei territori dove ha operato la trentaseiesima Brigata Garibaldi “Bianconcini” e specificatamente: i comitati provinciali dell’area metropolitana di Bologna e della Provincia di Ravenna, le sezioni ANPI dei Comuni di Faenza, Imola, Brisighella, Borgo Tossignano, Casalfiumanese, Casola Valsenio, Castel del Rio, Castel San Pietro, Castelbolognese, Dozza Imolese, Firenzuola, Fontanelice, Marradi, Modigliana-Tredozio, Palazzuolo, Riolo Terme e Solarolo. Possono aderire anche singole persone fisiche ed enti, altri comitati provinciali e sezioni ANPI, altre associazioni partigiane e combattentistiche, istituti di ricerca e documentazione storica.

Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini di promozione sociale che l’associazione si propone.

Tutti gli associati, il cui numero è illimitato e la partecipazione alla vita associativa è a tempo indeterminato, hanno l’obbligo del versamento della quota.

Ciascun associato ha diritto di voto e precisamente un solo voto qualunque sia il versamento effettuato.

– ARTICOLO 9

La qualità di associato si acquista con deliberazione a maggioranza del Consiglio Direttivo su domanda dell’aspirante, il quale dovrà dichiarare espressamente di accettare le norme statutarie e regolamentari dell’associazione.

Il Consiglio direttivo cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale, con contestuale rilascio della tessera associativa.

L’eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l’aspirante associato non ammesso ha facoltà di proporre ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la responsabilità genitoriale.

– ARTICOLO 10

La qualità di associato non è trasmissibile e si perde per dimissioni o esclusione:

  1. a) dimissioni: gli associati possono ritirare la propria adesione all’associazione, inviando per iscritto le dimissioni entro il 30 aprile di ciascun anno;
  2. b) esclusione: possono essere esclusi gli associati che siano morosi nel pagamento della quota associativa e quelli che abbiano posto in essere atti o comportamenti che, in qualunque modo, discreditino l’associazione.

La esclusione è comminata dal Consiglio Direttivo, che dovrà darne comunicazione all’interessato mediante raccomandata. Avverso l’esclusione l’associato può, entro trenta giorni dalla comunicazione di cui innanzi, presentare ricorso al Collegio dei Revisori e Probiviri, di cui in seguito, che si pronunzierà con decisione inappellabile, senza formalità di procedura.

– ARTICOLO 11

Gli associati dimissionari e quelli esclusi non hanno diritto al rimborso delle quote e dei contributi e non possono chiedere indennizzi o attribuzioni di beni sociali.

TITOLO IV

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

– ARTICOLO 12

Gli organi dell’associazione sono:

  1. a) l’Assemblea degli associati;
  2. b) il Consiglio Direttivo;
  3. c) il Presidente dell’associazione;
  4. d) il Collegio dei Revisori e dei Probiviri;
  5. e) il Comitato Scientifico.

Gli organi direttivi di cui alle lettere “b”, “c”, “d” ed “e” durano in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili. Le cariche sociali sono gratuite. Ai titolari delle cariche, tuttavia, spetta il rimborso delle spese sostenute qualora sia stato deliberato in tal senso dal Consiglio Direttivo.

– ARTICOLO 13

L’assemblea è composta da tutti gli associati non morosi. Essa:

– approva il rendiconto annuale;

– nomina il Consiglio Direttivo, eccezione fatta per il primo Consiglio che è nominato in sede di costituzione dell’associazione;

– nomina il Presidente dell’associazione, eccezione fatta per il primo che è nominato in sede di costituzione dell’associazione;

– nomina il Collegio dei Revisori e dei Probiviri;

– delibera sugli argomenti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

L’assemblea si riunisce su convocazione del Presidente dell’associazione a mezzo di semplice lettera o mail da inviare almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione. La lettera di convocazione deve contenere l’indicazione della località, del giorno e dell’ora della riunione, nonché degli argomenti posti all’ordine del giorno. È ammessa una delega per associato.

L’assemblea in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno un quarto degli associati non morosi e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci non morosi presenti. Le deliberazioni sono prese con la maggioranza di voti degli associati partecipanti, in proprio o per delega.

L’assemblea deve riunirsi almeno una volta all’anno per l’approvazione del rendiconto annuale e, quando occorra, per la nomina delle cariche sociali. L’assemblea dovrà, inoltre, essere convocata quando ne facciano richiesta almeno un decimo degli associati non morosi e la maggioranza dei componenti del Consiglio direttivo; essi dovranno indicare l’ordine del giorno delle materie da trattare.

L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, nell’ordine: dal Vice-Presidente o dall’associato designato dagli intervenuti. Svolge le funzioni di segretario dell’assemblea il Segretario del consiglio direttivo o, in caso di sua assenza od impedimento, l’associato designato da chi presiede.

Il bilancio preventivo annuale viene proposto entro il 31 dicembre dell’anno precedente da parte del Consiglio Direttivo e approvato in forma definitiva dall’assemblea convocata per l’approvazione del conto consuntivo annuale, entro il 30 aprile dell’anno successivo.

Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in proprio o per delega; in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 gg. dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, purché adottata all’unanimità.

– ARTICOLO 14

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque membri a un massimo di undici membri, rieleggibili, eletti tra gli associati, che restano in carica per tre anni.

Al Consiglio Direttivo compete la gestione ordinaria e straordinaria dell’associazione ed in particolare:

– promuove e realizza l’azione dell’Associazione sulla base degli indirizzi dell’Assemblea, attua le deliberazioni dell’Assemblea e adotta provvedimenti che si traducano in scelte operative e impegnative per l’Associazione medesima;

– cura la redazione del rendiconto annuale da sottoporre all’esame dell’Assemblea, il quale sarà messo a disposizione degli associati presso la sede sociale nei quindici giorni che precedono l’Assemblea che dovrà deliberarne l’approvazione;

– nomina il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere, fatta eccezione per il primo che viene nominato in sede di atto costitutivo;

– delibera l’ammissione e l’esclusione degli associati;

– cura la redazione di un regolamento interno nel caso in cui, a proprio insindacabile giudizio, ne ravvisi la necessità. L’eventuale regolamento dovrà essere redatto nell’assoluto rispetto dei principi informatori enunciati i n questo statuto;

– delibera sullo svolgimento delle attività secondarie e strumentali alle attività di interesse generale, come consentito dall’art. 6 del D. Lgs. 117/2017, nei limiti disposti dalla normativa vigente.

Nel caso in cui, per dimissioni o per altra causa, uno dei membri del Consiglio Direttivo decada dalla carica, l’Assemblea può provvedere alla sua sostituzione ed il nuovo nominato rimane in carica fino allo scadere dell’intero Comitato. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l’Assemblea deve provvedere alla nomina del nuovo Consiglio.

Il Consiglio è convocato dal Presidente o almeno da un terzo dei suoi componenti, mediante lettera o mail da recapitarsi almeno cinque giorni prima della riunione, dal Presidente ogni qualvolta ne ravvisi la necessità o ne abbia richiesta da almeno un terzo dei componenti. In difetto della convocazione scritta saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

La qualità di membro del Consiglio si perde a seguito della perdita della qualità di associato.

Le deliberazioni del Consiglio sono prese in presenza e con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri e con il voto della maggioranza dei presenti. La Presidenza della riunione spetta al Presidente o, in caso di sua assenza o d impedimento, nell’ordine al Vice Presidente o al Consigliere più anziano di età.

Al Segretario del Consiglio competerà l’onere della redazione dei verbali sia del Consiglio sia dell’assemblea, nonché la tenuta dei libri dell’associazione e la conservazione della documentazione non contabile.

Il Tesoriere terrà la contabilità dell’associazione, provvedendo alla riscossione delle quote associative, alla predisposizione dei mandati di pagamento e alla conservazione di ogni documento contabile dell’associazione stessa; il Tesoriere ha inoltre il compito di sollecitare i soci morosi e di porre in essere ogni atto idoneo al recupero delle quote non versate.

Il Consiglio Direttivo potrà distribuire tra i suoi membri sfere di competenza creando uno o più Consiglieri Delegati e/o un Comitato Esecutivo; per specifiche materie e particolari finalità, potrà valersi della collaborazione di singoli associati, di gruppi di associati ed anche di consulenti esterni.

– ARTICOLO 15

Il Presidente dell’associazione è il Presidente del Consiglio Direttivo; egli ha la rappresentanza legale dell’associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, nonché la firma sociale.

Nei casi di assenza o impedimento del Presidente tutte le sue funzioni vengono svolte dal Vice Presidente.

– ARTICOLO 16

Il Collegio dei Revisori e Probiviri è composto da uno a tre sindaci effettivi nominati dall’Assemblea fra associati o terzi che siano in possesso di adeguate competenze economiche-contabili. Dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il Collegio nomina nel suo seno il Presidente ed ha le seguenti attribuzioni:

– vigila sulla tenuta dei conti dell’associazione e dei libri sociali;

– esprime all’assemblea il parere (anche verbale) sui bilanci consuntivo e preventivo predisposti dal Consiglio Direttivo;

– decide senza appello i ricorsi presentati dagli interessati avverso l’esclusione degli associati;

– da pareri non vincolanti al Consiglio Direttivo su qualunque argomento rimesso al suo giudizio;

– vigila sulla corretta applicazione dello statuto.

Il Collegio ha la facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo. Il Collegio dei Revisori e dei Probiviri svolge la propria attività di giudizio, decidendo ex bono et aequo, senza alcuna formalità di procedura. Per il funzionamento dell’organo si rinvia alle norme procedimentali dettate per il Consiglio Direttivo.

– ARTICOLO 17

Il Consiglio Direttivo, allo scopo di elaborare e definire il programma di attività dell’associazione, può avvalersi della collaborazione del Comitato Scientifico, composto da un massimo di cinque persone scelte tra coloro che maggiormente sono impegnate a valorizzare il patrimonio morale, culturale e storico della Resistenza. Può avvalersi del contributo degli Istituti e dei Centri storici e di ricerca esistenti nei territori dove operò la trentaseiesima Brigata Garibaldi “Bianconcini”.

TITOLO V

LIBRI E DOCUMENTAZIONI SOCIALI

– ARTICOLO 18

Oltre agli eventuali libri da tenersi per legge, unico libro obbligatorio dell’associazione è il “Libro degli Associati” che, numerato e vidimato su ogni pagina da due associati conterrà l’indicazione, con generalità e residenza, degli associati, la data della loro iscrizione all’associazione, le eventuali dimissioni ed esclusioni. Il Consiglio Direttivo potrà istituire il “Libro dei Verbali delle Assemblee” ed il “Libro dei Verbali del Consiglio Direttivo”. Nel caso in cui fossero istituiti anche tali libri, per far prova rispetto agli associati e dai terzi, dovranno essere numerati e vidimati in ogni pagina da due associati. In mancanza di essi i verbali del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea saranno redatti su fogli sciolti, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario dell’adunanza e conservati a cura del Segretario del Consiglio. Tutti i libri sociali sono liberamente consultabili dagli associati.

TITOLO VI

SCIOGLIMENTO

– ARTICOLO 19

Lo scioglimento dell’associazione potrà essere deliberato dall’assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto e la convocazione dell’adunanza per questo specifico scopo, dovrà essere effettuata, con un preavviso di almeno quindici giorni lavorativi, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. In caso di scioglimento dell’associazione, per qualunque causa, verranno nominati uno o più liquidatori, muniti dei necessari poteri. Il patrimonio residuo al termine della liquidazione sarà devoluto previo parere positivo dell’Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, obbligatorio a far tempo dal momento in cui tale Ufficio verrà istituito, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI VARIE

– ARTICOLO 20

Le eventuali controversie tra associati e tra questi e l’Associazione o suoi organi saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla legge e con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza del Collegio dei Revisori e Probiviri, che giudicherà ex bono ed aequo senza formalità di procedura.

Il lodo del Collegio è inappellabile.

– ARTICOLO 21

Per tutto quanto non previsto si rinvia alle norme vigenti in tema di Enti di Terzo settore.

Scarica lo Statuto dell’Associazione approvato il 29 Aprile 2019

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LEGGE REGIONALE 03 marzo 2016, n. 3

MEMORIA DEL NOVECENTO. PROMOZIONE E SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ DI VALORIZZAZIONE DELLA STORIA DEL NOVECENTO IN EMILIA-ROMAGNA

Bollettino Ufficiale n. 58 del 3 marzo 2016

INDICE

  • Capo I – Disposizioni generali
    Art. 1 – Princìpi
    Art. 2 – Definizioni
    Art. 3 – Finalità
  • Capo II – Programmazione e interventi
    Art. 4 – Ambito d’intervento regionale
    Art. 5 – Programmazione regionale degli interventi
  • Capo III – Disposizioni finali
    Art. 6 – Clausola valutativa
    Art. 7 – Abrogazioni
    Art. 8 – Disposizioni finanziarie
    Art. 9 – Modifiche alla legge regionale n. 47 del 1982
  • Capo IV
    Disposizioni generali

Capo I – Disposizioni generali

Art. 1
Princìpi

1. La Regione Emilia-Romagna, in adesione ai princìpi costituzionali e ai valori fondativi dell’Unione europea, in attuazione della propria carta statutaria e in armonia con le leggi statali, riconosce la memoria e il ricordo dei fatti determinanti per l’assetto e lo sviluppo democratico della Repubblica Italiana che hanno segnato la storia nazionale e locale nel corso del Novecento, quale elemento di rilevante valore sociale, educativo e formativo della comunità regionale, per la sua coesione sociale e la creazione di una memoria collettiva e di un’identità comune nazionale ed europea.

Art. 2
Definizioni

1.Ai fini degli interventi di cui alla presente legge si intendono:

a) per “memoria”: il processo di elaborazione socio-culturale che consente il recepimento e la rievocazione degli avvenimenti del passato, attraverso operazioni di raccolta e conservazione del patrimonio, attività divulgative e didattico-formative, iniziative culturali mirate a mantenere viva la conoscenza dei fatti accaduti nel territorio regionale e degli uomini e delle donne emiliano-romagnoli rilevanti per la storia del Novecento, con particolare riferimento al primo e al secondo conflitto mondiale, alle grandi trasformazioni sociali, all’emigrazione emiliano-romagnola nel mondo, al colonialismo, alla nascita dei grandi partiti popolari, all’avvento e alla caduta della dittatura fascista, all’antifascismo, alle deportazioni nei campi di concentramento fascisti e nazisti, nei campi di sterminio nazisti e a quelle seguite, in generale, alle persecuzioni politiche verificatesi nel corso del ventesimo secolo, alla resistenza e alla liberazione, alle vittime delle foibe, all’esodo giuliano-dalmata-istriano e alla più complessa vicenda del confine orientale, prima e dopo il secondo conflitto mondiale, alla violenza che ha accompagnato alcuni passaggi politici cruciali del secolo scorso, alla ricostruzione post-bellica e alla nascita della Repubblica, attraverso il referendum istituzionale, alla discussione e approvazione della Costituzione, all’avvio di percorsi d’integrazione europea, ai totalitarismi, agli eccidi di tutte le matrici politiche, al terrorismo e alle stragi;

b) per “storia”: la ricostruzione storiografica e scientifica, con il conforto della ricerca storica basata sulle fonti documentali dei fatti e avvenimenti richiamati alla lettera a);
c) per “luogo della memoria”: uno spazio nel quale siano presenti segni visibili ed elementi materiali o simbolici riconosciuti dalla comunità regionale come importanti per la definizione dei profili civili, valoriali e culturali nel tempo presente.

Art. 3
Finalità

1. La Regione, con la presente legge, promuove e sostiene attività di conservazione e servizio al pubblico, ricerca e divulgazione, didattica e formazione mirate a mantenere viva, rinnovare, approfondire e divulgare la
memoria degli avvenimenti, delle persone e dei luoghi, dei processi storici e delle transizioni, affinché dalla storia si possano trarre insegnamenti per le generazioni attuali e future e sviluppare cittadinanza attiva e senso civico.

2. In tale ambito la Regione in particolare promuove:

a) la valorizzazione e la fruibilità del patrimonio storico, culturale e politico dell’antifascismo e della resistenza, che riconosce come valori fondamentali dell’ordinamento costituzionale dello Stato e statutario della Regione;

b) la memoria degli uomini e delle donne che, con il valore eccezionale del loro operato, si sono opposti in Emilia-Romagna a ogni tentativo di genocidio e crimine contro l’umanità e hanno contribuito in modo rilevante alla difesa della libertà e dei diritti, alla tutela della vita umana e al bene della comunità;

c) la conoscenza, l’analisi critica e la riflessione, con particolare attenzione alle giovani generazioni, sui fatti accaduti nel corso del Novecento nei luoghi italiani ed europei di deportazione e sterminio di massa e sulle cause che provocarono tali eventi;

d) la conoscenza, l’analisi critica e la comprensione degli eventi accaduti nel territorio regionale durante le fasi che hanno preceduto e accompagnato i due conflitti mondiali;

e) la conoscenza, l’analisi critica, la comprensione e la riflessione sui tragici eventi di stragismo e violenza politica che hanno segnato la storia del territorio regionale;

f) la conoscenza, l’analisi critica e la riflessione sui grandi movimenti politici, sociali e di emancipazione dei lavoratori e delle lavoratrici che hanno caratterizzato la storia dell’Emilia-Romagna e contribuito allo sviluppo e alla coesione della comunità regionale, anche con riferimento all’esperienza delle amministrazioni locali e del governo del territorio;

g) la conoscenza, l’analisi critica e la riflessione sui processi di transizione dai totalitarismi alle democrazie e sui
processi di globalizzazione ancora in corso;

h) la conoscenza, la memoria e la divulgazione di ciò che le donne hanno compiuto e rappresentato nella storia del Novecento e dei processi di emancipazione che le hanno viste protagoniste;

i) la riflessione pubblica sull’importanza della memoria collettiva, nel rifiuto del negazionismo storico, quale pratica di cittadinanza attiva per preservare valori fondamentali quali la libertà, la democrazia, il rispetto dei diritti umani su cui si è costruito il processo d’integrazione europea e per promuovere il dialogo nella società multiculturale.

Capo II
Programmazione e interventi

Art. 4
Ambito d’intervento regionale

Gli interventi regionali sulla memoria del Novecento riguardano in particolare:

a) lo studio, la ricerca, la raccolta di testimonianze, in ogni forma e linguaggio, e la loro diffusione;

b) la promozione d’iniziative culturali, didattiche e formative rivolte alla popolazione, con particolare riguardo alle giovani generazioni, anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, con le università, con i soggetti interessati e particolarmente con il mondo dell’associazionismo culturale e con le associazioni dei familiari delle vittime, impegnate nella lotta al terrorismo e allo stragismo e alla diffusione dei valori democratici;

c) la valorizzazione dei percorsi regionali legati ai luoghi della memoria, finalizzati anche alla promozione del patrimonio culturale del territorio regionale;

d) la conservazione, il restauro, la valorizzazione di materiali e documenti e di quei luoghi della memoria che si qualificano per la presenza di un patrimonio archivistico, librario o museale, accessibile al pubblico, nei quali si svolga un’attività continuativa di ricerca e di divulgazione e la realizzazione di azioni culturali;

e) il censimento e la mappatura, a cura dell’Istituto per i beni artistici, culturali e naturali, delle emergenze di cui alla lettera d);

f) il sostegno alla realizzazione di strumenti informatici e dei necessari processi di digitalizzazione, per favorire la più ampia e gratuita diffusione al pubblico degli esiti degli interventi e delle attività svolte in attuazione della
presente legge.

2. La Regione riconosce il ruolo e l’attività svolta dagli istituti storici presenti sul territorio regionale associati o collegati alla rete dell’Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia (INSMLI) e assegna all’Istituto per la storia e le memorie del Novecento Parri Emilia-Romagna il ruolo di coordinamento della rete degli istituti storici regionali.

3. La Regione riconosce il ruolo e l’attività svolta dalle istituzioni culturali giuridicamente riconosciute dalla Regione che a vario titolo conservano e gestiscono il patrimonio documentale e archivistico della storia del Novecento e/o si occupano della cura scientifica e della valorizzazione formativa e culturale dei luoghi della memoria.

4. La Regione riconosce altresì il ruolo e l’attività svolta dall’Associazione nazionale partigiani d’Italia (ANPI), dalla Federazione italiana delle associazioni partigiane (FIAP), dalla Federazione italiana volontari della libertà (FIVL) e dalle associazioni combattentistiche e reducistiche che si impegnano nella diffusione dei valori della resistenza e della pace a fondamento della nascita della Repubblica Italiana e della nostra Costituzione.

5. La Regione riconosce il ruolo delle Associazioni nazionali dei perseguitati, dei deportati e degli internati politici, militari o per motivi razziali, riconosciute dalla legislazione nazionale.

6. La Regione partecipa, anche in collaborazione con altre istituzioni, anche a carattere internazionale, all’organizzazione di cerimonie e di iniziative di ricordo, di riflessione, di sensibilizzazione e d’informazione sugli avvenimenti di rilevanza regionale o nazionale di cui si intende mantenere viva la memoria.

7. La Regione promuove e sostiene le attività di diffusione e conoscenza degli avvenimenti connessi a tutte le festività di commemorazione di eventi particolarmente significativi nella storia del Novecento previsti dalle leggi statali e regionali.

8. La Regione sostiene e promuove itinerari storico-didattici e architettonici della memoria del Novecento che aderiscono a progetti di valenza nazionale o internazionale.

9. L’Assemblea legislativa promuove direttamente o in collaborazione con altri soggetti, progetti e iniziative di studio e diffusione della cultura della memoria del Novecento e dei valori che hanno animato i “Giusti tra le Nazioni”, al fine di rafforzare la coscienza democratica della comunità regionale e in particolare delle giovani generazioni.

Art. 5
Programmazione regionale degli interventi

1. L’Assemblea legislativa approva, su proposta della Giunta, il programma pluriennale, di norma triennale, per l’attuazione degli interventi regionali sulla memoria del Novecento.

2. Il programma definisce in particolare:

a) gli obiettivi da perseguire;

b) le modalità per l’attuazione degli interventi;

c) gli ambiti d’intervento e i soggetti beneficiari;

d) i parametri per valutare i risultati dell’intervento regionale.

3. La Regione promuove le finalità di cui all’articolo 3 mediante la concessione di contributi a favore di soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro.

4. Le attività di cui all’articolo 4, comma 1 possono essere attuate direttamente dalla Regione.

5. La Giunta regionale, sulla base degli indirizzi definiti dal programma di cui al comma 1, approva i criteri di concessione, erogazione e revoca dei contributi e le modalità di presentazione delle domande.

6. La Giunta regionale individua altresì le forme di coordinamento delle azioni di cui alla presente legge con quelle che afferiscono a specifiche leggi di settore, in particolare per quanto riguarda gli interventi di conservazione e restauro dei luoghi della memoria di cui all’articolo 4, comma 1, lettera d).

7. La Giunta e la commissione assembleare competente, congiuntamente, almeno con cadenza annuale, convocano i soggetti regionali interessati dalle finalità della presente legge, al fine di valutare i risultati ottenuti dall’applicazione della stessa e di condividere proposte e orientamenti futuri.

8. La Regione corrisponde un contributo annuale al Comitato di solidarietà alle vittime delle stragi e al Comitato regionale per le onoranze ai caduti di Marzabotto, il cui importo viene stabilito nell’ambito delle disponibilità
annualmente autorizzate con la legge di bilancio.

9. L’Assemblea legislativa, nell’ambito delle proprie competenze e con particolare riferimento alle giovani generazioni, promuove, direttamente o in collaborazione con università, istituzioni scolastiche, associazioni, fondazioni e altri soggetti anche a livello europeo e internazionale, la diffusione della cultura della memoria, della pace, della salvaguardia dei diritti umani e dello sviluppo della cittadinanza attiva, con l’obiettivo di rafforzare la coscienza democratica della comunità regionale e di concorrere al processo di crescita di una cultura europea. A tali fini l’Assemblea legislativa:

a) realizza progetti e attività culturali volti ad accrescere nei giovani la conoscenza degli avvenimenti che hanno contrassegnato la storia italiana ed europea del Novecento, anche in riferimento ai temi legati alla Shoah e alle persecuzioni di tutte le minoranze e degli oppositori ai regimi totalitari;

b) promuove eventi rivolti allo studio, alla formazione e alla riflessione sul significato attuale della memoria, per favorire la partecipazione democratica e contrastare ogni forma di pregiudizio, razzismo, antisemitismo e xenofobia;

c) sostiene progetti formativi e percorsi didattici rivolti in particolare al mondo della scuola e incentrati sul rapporto tra storia, memoria e attualità, sull’importanza dell’impegno civile e dei valori di libertà e democrazia, anche attraverso la valorizzazione e l’incentivazione sul territorio regionale dei viaggi della memoria e dei percorsi di viaggio relativi alle ricorrenze di cui all’articolo 4, comma 7.

10. L’Ufficio di presidenza dell’Assemblea legislativa, nell’ambito delle proprie funzioni, provvede a definire gli ambiti d’intervento, le attività e i programmi da realizzare.

11. La Giunta e l’Assemblea legislativa individuano le forme e gli strumenti per il coordinamento degli interventi.

Capo III
Disposizioni finali

Art. 6
Clausola valutativa

1. L’Assemblea legislativa esercita il controllo sull’attuazione della presente legge e ne valuta i risultati conseguiti. A tal fine, con cadenza triennale, la Giunta trasmette alla competente commissione assembleare una relazione che fornisca informazioni sui seguenti aspetti:

a) quali interventi sono stati attuati per la promozione e il sostegno alle attività di valorizzazione della storia del Novecento in Emilia-Romagna con particolare riguardo:

1) agli interventi per lo studio, la ricerca, la raccolta di testimonianze, in ogni forma e linguaggio, e la loro diffusione;

2) agli interventi finalizzati alla conservazione, al restauro, alla valorizzazione dei luoghi della memoria, di beni immobili, materiali e documenti nonché al loro censimento e mappatura;

b) l’ammontare delle risorse stanziate ed erogate in relazione alle varie tipologie degli interventi previsti dalla legge, con indicazione dei soggetti pubblici e privati beneficiari e dei risultati derivati;

c) le eventuali criticità emerse nel corso dell’attuazione della legge.

2. Le competenti strutture dell’Assemblea e della Giunta si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.

Art. 7
Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

a) la legge regionale 31 gennaio 1977, n. 7 (Tutela e valorizzazione del patrimonio storico, culturale e politico dell’antifascismo);

b) la legge regionale 24 maggio 1982, n. 25 (Programma di studi e ricerche sul terrorismo e la violenza politica);

c) la legge regionale 21 febbraio 1990, n. 13 (Istituzione del “Centro residenziale Cà Malanca” di studi ed iniziative sulla lotta di liberazione in Emilia-Romagna);

d) la legge regionale 20 maggio 1994, n. 23 (Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla costituzione, quale socio fondatore, della Fondazione “Museo-Monumento al Deportato” per lo studio e la documentazione sulla deportazione nei campi di sterminio da tutti i Paesi occupati dai nazisti);

e) la legge regionale 29 ottobre 2008, n. 18 (Memoria e responsabilità – Promozione e sostegno di iniziative per la memoria dei Giusti).

2. L’abrogazione di cui al comma 1, lettera c) decorre dall’1 gennaio 2017.

Art. 8
Disposizioni finanziarie

1. Per gli esercizi finanziari 2016 e 2017 agli oneri derivanti dalla presente legge la Regione fa fronte mediante l’istituzione all’interno della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali” – U.P.B. 1.6.5.2.27100 – di appositi capitoli di spesa nel bilancio regionale, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo specifico accantonati nell’ambito della Missione 20 “Fondi e accantonamenti” a fondo speciale di cui alla U.P.B. 1.7.2.2.29100, capitolo 86350 “Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione-spese correnti”, voce n. 17 del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015-2017.

2. Per gli esercizi successivi al 2017 la Regione provvede al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati ai sensi di quanto disposto dall’articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31e L.R. 27 marzo 1972, n. 4) e dell’articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

Art. 9
Modifiche alla legge regionale n. 47 del 1982

1. L’articolo 2 della legge regionale 20 ottobre 1982, n. 47 (Istituzione del Comitato regionale per le Onoranze ai Caduti di Marzabotto), è sostituito dal seguente:

“Art. 2
1. Sono organi del Comitato l’Assemblea, il Consiglio direttivo, il Presidente.

2. Partecipano di diritto all’Assemblea del Comitato:

a) la Regione Emilia-Romagna;

b) il Comune di Marzabotto;

c) il Comune di Grizzana;

d) il Comune di Monzuno;

e) la Città Metropolitana di Bologna.

3. L’Assemblea approva lo Statuto, garantendo la presenza di rappresentanti dei familiari dei caduti, di superstiti del massacro, di associazioni della resistenza, combattentistiche e culturali, di organizzazioni sindacali.

4. L’Assemblea nomina altresì il Consiglio direttivo e il Presidente.”.
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